Novità Modello F24 Stampa
Martedì 23 Settembre 2014 00:00

Si segnala che l’art. 11 c. 2 del D.L. 66/2014 ha introdotto alcune novità in merito all’effettuazione di pagamenti tramite Modello F24. Tali novità saranno operative a partire dal 1 ottobre 2014.

In termini pratici, le nuove regole sono le seguenti:

- I Modelli F24 a saldo zero (cioè quelli in cui la somma degli importi a debito coincide con gli importi a credito indicati in compensazione) potranno essere pagati esclusivamente utilizzando i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 Web”, “F24 Online”, “F24 Cumulativo”). Per gli F24 a saldo zero quindi non sarà più possibile utilizzare i servizi internet-banking messi a disposizione dalle proprie banche.

- I modelli F24 che hanno saldo a debito, qualunque sia l’importo, ma che contengono anche l’indicazione di crediti utilizzati in compensazione ed i Modelli F24 aventi saldo superiore ai 1.000 Euro invece (a prescindere che vi siano importi indicati in compensazione) non potranno più essere pagati in contanti allo sportello, dovendo invece essere obbligatoriamente presentati utilizzando i sopracitati servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure i servizi di internet-banking delle banche.

Con la circolare 27/E del 19/09/2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i casi in cui i modelli F24 cartacei rimangono consentiti:

- i soggetti non titolari di partita IVA, senza effettuare compensazioni, possono utilizzare il Mod. F24 cartaceo in caso di versamenti di importo minore o pari a 1.000 Euro;

- continuano ad essere utilizzabili i modelli F24 cartacei precompilati inviati al contribuente direttamente dagli enti impositori, qualunque sia l’importo;

- i versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate in corso alla data del 1° ottobre, iniziati utilizzando il modello cartaceo, possono proseguire nel medesimo modo fino al 31 dicembre 2014; il modello cartaceo in questo caso è ammesso sia nel caso di importi superiori a 1.000 Euro che di utilizzo di crediti in compensazione, anche qualora il saldo sia pari a zero;

- i contribuenti che si avvalgono di crediti di imposta utilizzabili esclusivamente mediante compensazione presso gli agenti della riscossione, possono a tal fine continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli agenti stessi.